L'Aquila, 06 Aprile 2009

Le parti del nostro animo che la guerra ci ha strappato, ritorneranno al focolare.

venerdì 5 febbraio 2010

Memoria difensiva/riassuntiva.

MEMORIA DIFENSIVA

Ad integrazione dell’interrogatorio richiesto in data 15 gennaio 2010, integralmente richiamate le argomentazioni difensive già offerte nell’interrogatorio espletato in data 5 novembre 2009, nell’interesse di D’INNOCENZO Luca, persona sottoposta alle indagini nel procedimento penale indicato in epigrafe, i sottoscritti difensori di fiducia Avv.ti Fabio Alessandroni e Fausto Corti, entrambi del Foro di L’Aquila, evidenziano quanto in appresso.

*************************

1.
Come già posto in risalto nella consulenza tecnica disposta con ordinanza del P.M. in data 20 aprile 2009 ed effettuata dall’Arch. Margherita Aledda (pagg. 1267 ss. fascicolo delle indagini preliminari), la Legge Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”) è intervenuta per ridefinire le funzioni e i compiti degli organi di gestione, stabilendo, in particolare, con l’art. 3 (“Criteri di organizzazione”) che “Il sistema organizzativo regionale, compresi gli Enti e le Aziende costituiti per l’assolvimento di funzioni finali o strumentali, è orientato ai seguenti criteri:
a.distinzione delle competenze e delle responsabilità proprie degli Organi di direzione politica da quelle attribuite ai dirigenti…”.

Ed ancora il comma 1 del medesimo articolo precisa inequivocabilmente che: “L’organo di direzione politica non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti…”. Di palese evidenza, dunque, l’assoluta estraneità di Luca D’Innocenzo, Presidente dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dal 26 aprile 2006, rispetto alle accuse a lui mosse, non potendo lo stesso ingerirsi, in maniera assoluta ex art. 3 Legge 77/99, in quelle che erano (e sono) funzioni di esclusiva competenza dei dirigenti dell’azienda. Sorprende ed indigna, dunque, che, nonostante la stessa Consulente Tecnico del P.M. abbia espressamente escluso il D’Innocenzo dal novero dei soggetti asseritamente responsabili di condotte illegittime e/o illecite (pagg. 1287, 1306, 1326), egli continui a risultare indagato per fatti e circostanze a lui assolutamente estranee.

2.
La C.T. del P.M. ha rimarcato il corretto operato del D’Innocenzo non soltanto sotto l’aspetto puramente normativo, sia a livello regionale che già a quello nazionale con il noto “Testo Unico degli Enti Locali”, ma anche sotto quello sostanziale in riferimento all’attività svolta subito dopo il suo insediamento. Difatti, nella menzionata C.T., viene dato atto al D’Innocenzo che, in data 8 maggio 2006 (e dunque 11 giorni dopo la sua nomina quale Presidente dell’A.D.S.U. “ovvero Legale Rappresentante dell’Ente, il quale, in base a quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 77/99 svolge attività d’indirizzo politico”: si veda pag. 1285), egli ebbe a richiedere, con nota prot. 3169 (già depositata agli atti del procedimento), al Direttore dell’Azienda ed ai dirigenti della stessa “notizie sul corretto uso delle strutture di proprietà dell’Azienda, in particolar modo della Casa dello Studente. Alla nota il Direttore dell’A.D.S.U. e i Dirigenti dei vari settori rispondono comunicando la regolarità delle opere eseguite e la rispondenza normativa degli stessi”.
E poi ancora:
“In data 09/05/2006, prot. n. 3220, l’Arch. Pietro Sebastiani, Dirigente del Servizio Tecnico, in risposta alla nota n. 3169 del 08/05/2006, dichiara che i lavori eseguiti nella Casa dello Studente hanno consistito nel “totale risanamento dell’immobile” ed avevano ovviato a delle “condizioni di estrema precarietà dello stesso dal punto di vista strutturale”. A tale ultimo proposito, sarà doveroso sottolineare che è incorsa in errore la C.T. del P.M. attribuendo all’Arch. Pietro Sebastiani la paternità della missiva prot. n. 3220 del 9 maggio 2006 sottoscritta, invero, dal Direttore Amministrativo dell’Azienda Dott. Luca Valente.
Singolarmente, ancora una volta, in nessuna debita considerazione vengono prese dal P.M. le argomentazioni esplicitate dal suo stesso C.T.

3.
Giova altresì chiarire che, a differenza di quanto affermato dalla C.T. del P.M. nella pag. 1280 del suo elaborato peritale, all’epoca in cui venne stipulato il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile della Casa dello Studente e degli uffici dell’A.D.S.U. (c.d. II Stralcio - Variante), risalente agli anni 2003-2004, Luca D’Innocenzo non era il Presidente dell’A.D.S.U., essendo stato nominato, come già più volte sottolineato, solo alla data del 26 aprile 2006.

4.
La accorta lettura degli atti delle indagini preliminari ha ulteriormente evidenziato che in nessun verbale di sommarie informazioni emergono presunti allarmi riferiti dagli inquilini e/o dallo stesso personale amministrativo della Casa dello Studente a Luca D’Innocenzo, quale Presidente dell’A.D.S.U. Sicché, anche sotto questo profilo, appare evidente l’insussistenza di qualsivoglia elemento di responsabilità a carico di Luca D’Innocenzo.

5.
Di contro, si appalesa in tutto il suo stridente contrasto il modus agendi del P.M. avendo egli ritenuto di non sottoporre alle indagini i Presidenti e gli organi politici che si sono succeduti ai vertici dell’A.D.S.U. nelle varie epoche di realizzazione dei lavori (succedutisi dal 1999 al 2004), oggetto delle reiterate censure peritali. Coerenza logica e sistematica avrebbe voluto che, scelta la via di non sottoporre al vaglio critico l’operato di quei vertici (invece più direttamente interessati dall’esito delle indagini preliminari), stessa opzione fosse registrata a fortiori nei confronti di Luca D’Innocenzo, subentrato in epoca storicamente ben lontana dalla realizzazione di quei lavori.
E, nella cennata prospettiva, non sarà superfluo rimarcare, sotto il profilo normativo, che a seguito del rinnovo dei vertici politici della Regione Abruzzo, dal 18 gennaio 2009 Luca D’Innocenzo, quale Presidente di Azienda di proprietà regionale, operava in regime di prorogatio in ossequio alla Legge della Regione Abruzzo approvata con provvedimento n. 6/1 del 29 luglio 2005 (di regolamentazione del c.d. spoil sistem), il cui art. 1 comma 3 stabilisce che: “Entro i quarantacinque giorni successivi alla decadenza, gli organi di direzione politica competenti provvedono, nel rispetto delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l’avvenuta conferma.

Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di proroga e i loro poteri sono limitati all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, ad eccezione dei componenti degli organi delle società partecipate e controllate dalla Regione”. Poteri che, come già sottolineato, erano e sono sempre attinenti alla esclusiva sfera dell’attività di indirizzo politico dell’Azienda, con esclusione tassativa di tutte le attività di gestione riservate per competenza al Direttore e ai vari dirigenti delle aree funzionali.


***************************


Alla stregua di quanto sopra evidenziato, appare inconfutabile l’applicazione, nel caso che ci occupa, della regola di giudizio consacrata nell’art. 125 Disp. att. C.p.p. secondo cui “Il Pubblico Ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.

Concluse le indagini preliminari, dunque, il P.M. deve chiedere l’archiviazione ogni qual volta l’analisi dei risultati investigativi lasci prevedere che il quadro probatorio a carico dell’imputato sarebbe, in caso di rinvio a giudizio, contraddittorio o, comunque, insufficiente ai fini di una pronuncia di condanna.

Allo scopo l’art. 125 Disp. att. C.p.p. ha introdotto una regola di giudizio che assume come parametro il quantum di prove indispensabili per sostenere l’accusa, talché è da escludere l’esercizio dell’azione penale ogni qual volta il P.M. valuti di non poter adempiere l’onere probatorio su di lui gravante (si veda Cass. pen., 22 giugno 1990).

Ciò posto, non vi è chi non veda come siano assolutamente inesistenti elementi tali da poter ragionevolmente sostenere profili di addebitabilità delle condotte criminose contestate a Luca D’Innocenzo, nella qualità di Presidente dell’A.D.S.U., la cui posizione dovrà essere necessariamente stralciata e trasfusa all’interno di una doverosa richiesta di archiviazione su cui si insiste sollecitando i poteri istituzionali e la scrupolosa attenzione del P.M. titolare delle indagini.

Con osservanza

L’Aquila, 5 febbraio 2010

Avv. Fabio Alessandroni Avv. Fausto Corti

2 commenti:

Luca D'Innocenzo ha detto...

Niente di eccezionale, solo rilettura sistemica delle 3000 pagine e della C.T.
Basta un minimo di serenità, per chiudere questa storia assurda.
Luca

Luca D'Innocenzo ha detto...

Piccola imprecisione, per chi legge, quando si parla di dirigenti dei settori, in realtà sono funzionari dei settori. Direttore invece è direttore.
Luca